Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by delayed simplified settlement deadline under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the deadline set by the simplified settlement procedure. The taxpayer had filed for the simplified settlement under Article 6 of D.L. 119/2018, but the required request for a hearing was not submitted before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the party who advanced the costs responsible for the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 30, c.p.c.: The simplified settlement procedure extinguishes the proceeding if the request for a hearing is not made within the prescribed term, terminating the litigation regardless of pending appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10697/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro SCOTTI ERASMO, nato a Sassello in data 11 luglio 1940, rappresentato e difeso dagli Avv. GUIDO FRANCESCO ROMANELLI e PAOLO MURIALDO, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Cosseria, 5 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 08/11/2012, depositata in data 28 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere N. 22425/16 R.G. 1 di 3 Est. A. Crivelli Visto il provvedimento di fissazione della data per la decisione RILEVATO CHE:
1. Erasmo Scotti ha impugnato davanti alla CTP la cartella oggetto di giudizio, relativa all'accertamento di maggior imposta IRPEF per complessivi C 51.830,95 oltre sanzioni ed interessi, dovuta per redditi derivanti da contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciando carenza di motivazione nella cartella in ordine al calcolo del reddito, violazione dell'art.36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, violazione dell'aliquota media applicata, erroneo conteggio periodi di lavoro, mancata percezione di C 58 mila da concordato preventivo della società presso cui prestava il servizio, non irrogabilità delle sanzioni per assenza di colpa.
La CTP con sentenza n.198/2/09 riteneva la legittimità dell'operato dell'Agenzia. Tuttavia, in parziale accoglimento del ricorso, confermava la cartella limitatamente all'importo di C 46.400,00, quale indennità equipollente al trattamento di fine rapporto, affermando un errato procedimento di determinazione del quantum. Avverso la sentenza dunque l'Agenzia proponeva appello e a sua volta il contribuente proponeva appello incidentale. Con sentenza 8/11/13 la CTR respingeva l'appello e in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza della CTR con quattro motivi. Si costituiva con controricorso il contribuente;
2. Con memoria 10.3.2021 il contribuente chiedeva di disporre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Essendosi avvalso con domanda depositata il 27 maggio 2019 della definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All'uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell'avvenuto pagamento della prima rata pari ad C 817,15; N. 22425/16 R.G. Est. A. Crivelli 2 di 3 3. Con ordinanza resa in data 26 marzo 2021 questa Corte preso atto di quanto sopra, visto l'art.372 cod. proc. civ., rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di giorni sessanta per la notificazione dell'elenco dei nuovi documenti all'Avvocatura Generale dello Stato; CONSIDERATO CHE:
1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art.6 del citato di. n. 119/2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; anzi parte ricorrente ha provveduto a notificare, a seguito dell'indicata ordinanza di questa corte, i nuovi documenti prodotti, come risulta da nota di deposito 20 luglio 2021 e relativi allegati;
2. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell'art.6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 30 dell'art.391 cod. proc. civ.;
3. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
4. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l'estlWzione del processo. Così deciso in Roma,IiI data 24 marzo 2022 DEPOSITATO IN CAN ERA Il Presidente oggi, O 9 MAS 202 , ,---r