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Ordinanza — n. 14501/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to superseding tax relief order ending the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14501/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute matter ended following a superseding tax relief order. The appellant, an heir of a deceased company director, had appealed a tax assessment against the tax agency and a collection society. The court ruled that the intervening relief order extinguished the interest in the lawsuit under civil procedure law, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; The intervention of a superseding administrative act that removes the subject matter of the dispute results in the automatic termination of the litigation due to the loss of interest in the lawsuit.

Parole chiave

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cessazione materia contendere sgravio ruolo fiscale interesse al giudizio danno atto parti terminazione procedimento accertamento pregresso contributo unificato responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 100, cod. proc. civ.
art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27841/2013 R.G. proposto da: CARUSO CALOGERO, nato a Canicattì il 28/03/1972 rappresentato e difeso dall'Avvocato SALVATORE LO GIUDICE, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Canicattì, viale Regina Elena n.99, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - e contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., già SE.RI.T.

SICILIA s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. N. 22425/16 R.G. I di 4 Est. A. Crivelli GIULIA BONANNO del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza Pitagora n.9/A, presso l'Avv. Paolo Maria Lopresti - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. 24, n. 33/24/13, depositata in data 21 marzo 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere RILEVATO CHE: 1.Calogero Caruso impugnava davanti alla CTP di Agrigento la cartella di pagamento n. 29120090010180488 notificatagli in data 11 settembre 2009, per l'importo di C 22.776,22 (di cui C 20.754,50 per IRPEF 2006 ed il restante per interessi e sanzioni) oltre diritti di notifica, conseguente iscrizione a ruolo provvisorio in pendenza di ricorso e relativa alla pretesa fiscale derivante da accertato maggior reddito di cui all'avviso di accertamento n.R31010200024/2009, notificato il 6 febbraio 2009 .L'accertamento era stato effettuato nei confronti della società Nuova CF Costruzioni in n.c., di uno dei cui soci frattanto deceduto il Caruso era erede.

Impugnata la pretesa esattiva davanti alla CTP Agrigento, questa con sentenza n.542/2010 rigettava il ricorso. Pertanto avverso la stessa il Caruso proponeva appello articolato su nove motivi davanti alla CTR di Palermo. La CTR con sentenza rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza il Caruso proponeva quindi ricorso per Cassazione affidato a nove motivi. Si costituivano con appositi controricorsi tanto l'ente impositore Agenzia delle Entrate che la società di riscossione per chiedere il rigetto del ricorso. 2.Con ordinanza resa in data 24 febbraio 2020 questa Corte, preso atto che con apposita memoria il ricorrente rappresentava il definitivo annullamento dell'atto impositivo a carico della società da cui traeva N. 22425/16 R.G. 2 di 4 Est.

A. Crivelli origine la cartella impugnata, e con esso chiedeva che l'Agenzia controricorrente provvedesse all'annullamento del carico fiscale ed esattoriale con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinviava la causa a nuovo ruolo concedendo all'Agenzia delle Entrate termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione, per controdedurre in merito alla richiesta di cui sopra; 3.Con nota senza data della direzione provinciale di Agrigento dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima riportava che "in considerazione dell'intervenuto sgravio del ruolo concernente la cartella impugnata, l'Ufficio non ha interesse a coltivare l'odierno giudizio in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci sull'accertamento prodromico", ed allegava il suddetto provvedimento di sgravio fiscale.

CONSIDERATO CHE: 1.L'intervenuto provvedimento di sgravio (allegato alla sopra richiamata nota della controricorrente) della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio determina, come danno atto entrambe le parti, il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, di cui all'art.100, cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2.In relazione alle spese rilevato che l'esito e' determinato da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno compensate con riferimento all'intero giudizio 3.

Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P. Q. M. dichiara cessata la materia del contendere; N. 22425/16 R.G. 3 di 4 Est. A. Crivelli compensa le spese relative all'intero giudizio Così deciso in Roma, in data 24 marzo 2022 Il