Italian tax court dismisses appeal after taxpayer settles debt via simplified procedure under 2016 and 2018 decrees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully completed a simplified settlement procedure. Although the taxpayer had appealed VAT and corporate tax assessments regarding non-existent costs and lease contracts, they agreed to pay the disputed amounts under specific legislative decrees. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 193 del 2016; D.L. n. 119 del 2018: When a taxpayer adheres to a simplified settlement procedure and fulfills payment obligations, the underlying litigation is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28529/2014 R.G. proposto da Selmabipiemme Leasing Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Remo Danovi e Gabriele Escalar, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 11, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ìAill ),; i Agenzia delle entrate 1, - intimata - e sul ricorso iscritto al n. 28811/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Selmabipiemme Leasing Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Remo Danovi e Gabriele Escalar, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 11, giusta procura a margine del ricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1929/49/2014, depositata il 10 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 dal Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Udito l'Avv. Gabriele Escalar per la società Selmabipiemme Leasing Spa, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di Selmabipiemme Leasing Spa avvisi di accertamento per Iva, Ires e Irap per gli anni 2005 e 2006 per l'indebita deduzione di costi inesistenti e Iva indebitamente detratta in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti e per l'errata indebita applicazione della percentuale forfettaria di Iva su contratti di leasing nautico.
L'impugnazione della contribuente era accolta dalla CTP di Milano limitatamente al primo rilievo, mentre era rigettata quanto alla percentuale di non imponibilità Iva sui canoni per i contratti di leasing. La sentenza, sull'impugnazione di entrambe le parti, era confermata dal giudice d'appello. Selmabipiemme Leasing Spa propone ricorso (NRG 28529/2014) per cassazione con dieci motivi. L'Agenzia delle entrate, con separato ricorso (NRG 28881/2014), impugna a sua volta, con due motivi, la decisione d'appello. La contribuente resiste con controricorso.
Nelle more del giudizio la società ha chiesto la definizione agevolata della controversia, nonché delle cartelle emesse in relazione ai profili di soccombenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione, obbligatoria ex art. 335 c.p.c., del ricorso di cui al NRG 28881/2014 al ricorso NRG 28529/2014 trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza d'appello.
2. Le procedure di definizione agevolata, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016 con riguardo alle pretese su cui la contribuente è rimasta soccombente, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 con riguardo agli altri rilievi, alle quali la società Selmabipiemme Leasing Spa ha aderito, sono andate a buon fine attese le ricevute che attestano il regolare adempimento dei pagamenti dovuti, nonché la stessa attestazione dell'Ufficio.
3. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.