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Ordinanza — n. 14498/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding notification deadlines after address change due to lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14498/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that declared the tax office's power to assess taxes expired. The agency argued that notification deadlines were met because the taxpayer's address change was communicated within thirty days, but the court found the appeal inadmissible. The court ruled that the taxpayer failed to provide specific evidence of when the address change was communicated, making the appeal lack the necessary specificity required by civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 60 d.P.R. n. 600/1973; Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.: The taxpayer must specifically indicate the date of communication of the address change in the appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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tax notification deadlines address change communication inadmissible appeal lack of specificity tax assessment power civil procedure law Revenue Agency appeal dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
22-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
663527-01); che, tanto premesso, il motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 22.12.2021, n. 41137
22-02-2022 -3- notificazione non avvenga all'indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica non solo comunicata, ma addirittura formalizzata (Cass., Sez. 5, 22.12.2021, n. 41137, Rv.
Sez. 5, 30.11.2018, n. 31038
da Sez. 5, 30.11.2018, n. 31038, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28374-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CLAUDIA BORTOLOTTI (C.F. BRTCLD71D64L2190), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. GIANNI DI MATTEO, unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA G. FERRARI, n. 35, presso lo studio dell'Avv. SAMAN DADMAN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 825 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 10/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di CLAUDIA BoRToLo-rri, a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A., per maggior reddito professionale e redditi per attività di impresa relativamente all'anno di imposta 2007; che la contribuente impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza 174/10/13, accolse il ricorso, con compensazione delle spese di lite; che avverso tale decisione, l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 825, depositata il 10.6.2016, confermò la gravata decisione rilevando - per quanto in questa sede ancora rileva — la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, per doversi datare al 2.1.2013 (dunque, al di là del termine ultimo del 31.12.2012) la consegna, per la successiva notifica alla contribuente, del relativo avviso di accertamento ai messi notificatori del Comune di Bubbio, né potendosi ritenere tempestiva la prima notifica del medesimo avviso, eseguita presso la precedente residenza della contribuente in Latina, in ogni caso difettando la prova della consegna, in data anteriore al 31.12.2012, dell'atto impositivo in questione ai competenti messi notificatori; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, CLAUDIA BORTOLOTTI; considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2016 n. 28374 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. ritenuto l'Ufficio decaduto dal potere impositivo, nonostante (1) la prima notifica dell'avviso di accertamento de quo vertitur fosse stata attivata il 17.12.2012 e, dunque, nel termine di trenta giorni dalla variazione della residenza anagrafica (e, correlativamente, del domicilio fiscale) della contribuente, risalente al precedente 15.12.2012 e (2) la seconda notifica fosse stata comunque ri-attivata nei trenta giorni da tale data, come consentito dall'art. 60 cit.; che il motivo è inammissibile; che in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), nel caso di variazione dell'indirizzo del contribuente, il dies a quo di decorrenza del termine dilatorio di trenta giorni di efficacia di tale mutamento coincide - ed in tal senso va integrata la motivazione della decisione impugnata - con il giorno della comunicazione della variazione dell'indirizzo a cura del contribuente, non rilevando il successivo perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.

Ciò per le ragioni, di ordine sistematico, per cui, fare decorrere il suddetto termine dall'annotazione della variazione anagrafica a opera del funzionario comunale, da un lato, legherebbe lo stesso termine a una data variabile, oltre che difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente, quanto per l'amministrazione finanziaria (non essendo prevista alcuna rituale comunicazione agli interessati dell'adempimento rappresentato dall'iscrizione) e, dall'altro, non avrebbe un equilibrato fondamento razionale, atteso che, perfezionata la formale iscrizione, non vi è motivo che, da qual momento, la IL Ric. 2016 n. 28374 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -3- notificazione non avvenga all'indirizzo corrispondente alla residenza della persona fisica non solo comunicata, ma addirittura formalizzata (Cass., Sez. 5, 22.12.2021, n. 41137, Rv. 663527-01); che, tanto premesso, il motivo pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Sez. 5, 30.11.2018, n. 31038, Rv. 651622-01), (a) per non essere state trascritte in ricorso né, tantomeno, richiamate, quali allegati a questo, le relate delle notifiche dell'avviso di accertamento eseguite nei confronti della contribuente e (b), sotto altro e concorrente profilo, per non essere stata indicata la data in cui la variazione di residenza fu comunicata dalla contribuente, così precludendo al Collegio ogni valutazione - già in astratto — circa l'eventuale tempestività della (consegna dell'avviso di accertamento ai messi notificatori, per la) notifica eseguita presso la residenza anagrafica di Latina;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con la conferma della gravata decisione e la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, stante il recente consolidamento dell'orientamento supra esposto, relativamente al dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine dilatorio ex art. 60 cit.;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tribu1tria, il 22.2.2022. Il Presidente Dr.ssa Angelinia-Mari DEPO