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Ordinanza — n. 14491/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal and extinguishes proceedings due to agreed settlement by tax authority and taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14491/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax dispute extinguished and offset litigation costs after both parties agreed to a settlement. The taxpayer requested termination of proceedings due to a new simplified payment scheme, which the tax agency accepted. Consequently, the court ruled that the controversy was definitively resolved without further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n.193 del 2016; When both parties in a tax litigation agree to a settlement or termination of proceedings, the court must declare the extinction of the process and offset litigation expenses.

Parole chiave

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tax litigation settlement extinction of proceedings offset litigation costs simplified payment scheme tax authority agreement civil procedure termination litigation expense compensation ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n.193 del 2016
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9434/2013 R.G. proposto da MIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Amatucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Cepparulo, in Roma viale Camillo Sabatini n.150 (V.B. 5/1); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.322/12/2012 depositata il 7 maggio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dal- l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tribu- taria Provinciale di Avellino n.121/4/2010 in relazione alla cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte 2000 e accessori, emessa nei confronti della società Mive S.r.l..

2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella non idoneamente motivata, confermava il credito portato dalla cartella, emessa a seguito di revoca da parte dell'Agen- zia della domanda proposta dalla contribuente di definizione agevola- ta ex art.9 bis della legge n.289 del 2002.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per quattro motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso. La società deposita da ultimo memoria con cui chiede la declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere per intervenuta definizione agevolata. Considerato che:

4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale l'Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione del 28.9.2021 della Direzione Provinciale di Avellino, ha aderito alla richiesta della contri- buente, formulando a sua volta richiesta per la declaratoria di estin- zione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016 5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare definita con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate,

P.Q.M.

la Corte: letto l'art.6 del d.l. n.193 del 2016, dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2022 Il Presidente Anrlina-Maria rrino DEPOSITATO IN CAN L