Tax court dismisses appeal as tax authority agrees to extinguish proceedings via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the tax authority voluntarily agreed to the taxpayer's request for settlement. The taxpayer sought termination of the proceedings regarding unpaid taxes from 2004, and the tax agency subsequently submitted a memorandum accepting this position. Consequently, the court applied the relevant statute to formally end the litigation and offset legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. n. 193/2016; When the tax authority voluntarily agrees to the taxpayer's request for extinguishment of proceedings, the court declares the process terminated and compensates litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9425/2013 R.G. proposto da MIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Amatucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Cepparulo, in Roma viale Camillo Sabatini n.150 (V.B. 5/1); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n.314/12/2012 depositata il 7 maggio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, veniva accolto l'appello proposto dal- l'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tribu- taria Provinciale di Avellino n.115/4/2010 in relazione alla cartella di pagamento IRES, IRAP e IVA 2004 oltre accessori emessa nei con- fronti della società Mive S.r.l. a seguito di controlli automatizzati.
2. La CTR, non condividendo la decisione di primo grado che aveva ritenuto la cartella illegittima per mancato invio dell'avviso bonario, riteneva rispettato l'art.6 comma 5 della legge n.212 del 2000 e nel merito confermava la legittimità della ripresa oggetto della cartella emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973.
3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per un moti- vo, cui l'Agenzia replica con controricorso. La società ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazio- ne della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata e, a seguito di interlocuzione disposta dalla Corte, anche l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in tal senso. Considerato che:
4. Con memoria depositata anteriormente all'adunanza camerale l'Agenzia delle Entrate, ricevuta comunicazione del 28.9.2021 della Direzione Provinciale di Avellino, ha aderito alla richiesta della contri- buente, formulando a sua volta richiesta per la declaratoria di estin- zione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. n.193 del 2016.
5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare definita con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite compensate,
P.Q.M.
la Corte: letto l'art.6 del d.l. n.193 del 2016, dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite. Così deciso in Rom1a il 26 gennaio 2022 Il Presidente Angelina-Maria Perrino DEPOSIT