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Ordinanza — n. 14485/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to full payment of tax rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14485/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer fully paid the remaining installment amounts, thereby ceasing the subject matter of the dispute. The taxpayer had previously requested a simplified settlement procedure, which was denied, but the subsequent payment of all outstanding sums satisfied the conditions for termination. Consequently, the court dismissed the Agency's appeal and the taxpayer's incidental counter-claim, ruling that the case no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When a taxpayer fulfills the payment obligations for a simplified settlement procedure, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, precluding the application of rules requiring the losing party to pay the uniform contribution.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment simplified settlement procedure cessation of subject matter uniform contribution waiver full payment of installments tax appeal dismissal Irpef tax rate adjustment contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 agevolata ex art. 6, d.l.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 11 d.l. n. 50 del 2017
25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/07/2021, n. 19419
115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass.
Cass. 12/10/2018, n. 25485
19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art.
Cass. 10/10/2019, n. 25529
96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione r.g.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19890/2016 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente – contro TROMBINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Santo n. 14, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Savino, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato Fernando Scrivano – controricorrente, ricorrente incidentale – F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, n. 176/04/16, depositata il 17/02/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere Riccardo Guida;

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro l’avvocato Antonio Trombino — il quale ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale con due motivi (il primo dei quali reca distinte censure di errores in iudicando) — per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo, menzionata in epigrafe, con la quale, nel giudizio di impugnazione di avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef (e relative addizionali) per il 2009, maggiori redditi non dichiarati derivanti dalla sottoposizione a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata, e secondo l’aliquota del 40% (in luogo di quella del 38,20%), di certi emolumenti (compenso annuale incentivante per i dipendenti del ministero delle finanze), in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, è stata (cfr. il dispositivo della sentenza) «determina[ta] la tassazione ordinaria del reddito nella misura del 40% in relazione alla legge di favore “pro terremotati”», con compensazione delle spese di lite.

2. In data 09/05/2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ha anche provveduto al versamento della prima rata in relazione all’Irpef e al versamento a saldo per le addizionali (regionale e comunale); inoltre, con istanza del 25/05/2019 (con allegata la documentazione attinente alla definizione agevolata) ha chiesto alla Corte di sospendere il giudizio.r.g. n. 19890/2016 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 3. L’Agenzia delle entrate, in data 25/06/2020, ha emesso atto di diniego della definizione agevolata della causa e l’Avvocatura dello Stato, con istanza del 20/12/2020, ha chiesto alla Corte di fissare l’udienza in conseguenza del detto diniego; avverso tale ultimo atto il contribuente, in data 13/02/2021, ha proposto ricorso in autotutela.

4. Con provvedimento di autotutela del 15/04/2021, l’Agenzia delle entrate ha annullato il diniego (n. 21347) del 25/06/2020, si è impegnata a chiedere, tramite l’Avvocatura dello Stato, l’estinzione di questo giudizio per cessazione della materia del contendere, ed ha infine rimesso in termini la parte privata per il pagamento delle rate residue.

5. Il contribuente, con atto depositato in Cancelleria il 23/02/2022, ha dichiarato di avere saldato l’importo ancora dovuto (euro 1.369,26), ha allegato la distinta di pagamento e altra documentazione, ed in conclusione ha insistito per la declaratoria di estinzione della causa.

6. Sussistono pertanto tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

7. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

8. Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione r.g. n. 19890/2016 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19890/2016 Numero sezionale 1533/2022 Numero di raccolta generale 14485/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sens