Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14484/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional decision for apparent lack of reasoning regarding shareholder liquidation proceeds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14484/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the tax authority's appeal against a first-instance ruling favorable to a shareholder. The Regional Commission argued that the company's dissolution barred further tax collection, yet failed to explain why it rejected the specific sum of €59,393.40 received by the shareholder during liquidation. The Court found this reasoning defective because the decision appeared to ignore the documented distribution plan without providing a logical justification for its conclusion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A judgment is void if it exhibits apparent lack of reasoning, such as ignoring a crucial fact like liquidation proceeds without explanation, thereby violating the constitutional requirement of reasoned decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning tax liquidation proceeds shareholder liability tax appeal dismissal cassation grounds assoggettamento all'IVA liquidazione aziendale a fini fiscali indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art.
Art. 2495, co. 2, c.c.
Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2495, co. 2, c.c.; artt.
Artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992
2, c.c.; artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992; art.
Art. 112 c.p.c.
546/1992; art. 112 c.p.c. (in relazione all’art.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 112 c.p
546/1992; art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476
il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass.
Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.
Sez. U. 18/04/2018, n. 9558
8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.
Sez. U. 31/12/2018, n. 33679
9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1364/2015 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – contro TOMMASELLI MARIO, TOMMASELLI LORENZO, TOMMASELLI GIULIANA, in qualità di eredi di CLAUDIA PEDICINI, elettivamente domiciliati in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20, presso lo studio dell’avvocato Fabrizia De Nigris, che li rappresenta e difende.

– controricorrenti – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 5440/07/14, depositata il 03/06/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere Riccardo Guida. Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che — nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per Iva (per euro 1.648.266,12), in relazione ai periodi di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di Claudia Pedicini, nella qualità di socia della Tommaselli Motors S.r.l., società a ristretta base partecipativa, cancellata dal registro delle imprese in data 30/12/2009, conseguente ai due avvisi di accertamento (relativi appunto alle annualità 2007 e 2008) di cui era stata destinataria la società (estinta) — ha respinto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente;

2. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’appello privo di fondamento in quanto, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingue e, in relazione alle pretese creditorie rimaste insoddisfatte (comprese quelle del fisco), non è consentita la riapertura del procedimento di liquidazione;

3. gli eredi della contribuente resistono con controricorso e depositano una memoria; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], l’Agenzia censura la motivazione apparente della sentenza impugnata, che non ha preso posizione sulla questione centrale, e cioè se, a seguito dell’estinzione della società, i creditori r.g. n. 1364/2015 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. La censura si basa sull’assunto dell’ufficio, risultante dalla narrativa del ricorso, per cui, in sede di liquidazione della società a ristretta base, la contribuente (socia di minoranza dell’ente collettivo) aveva approvato e sottoscritto il piano di riparto che le assegnava una quota dell’attivo, in misura pari a euro 59.393,40;

2. con il secondo motivo [«2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla circostanza cruciale, dedotta dall’ufficio come motivo di gravame, che la ex socia, in base al bilancio finale di liquidazione della Tommaselli Motors S.r.l., aveva riscosso euro 59.393,40, come documentato dall’Agenzia mediante la produzione in giudizio (consentita in appello dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) del relativo piano di riparto;

3. con il terzo motivo [«3. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2495, co. 2, c.c.; artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992; art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)»], l’Agenzia ascrive alla sentenza impugnata di non avere rideterminato il credito fiscale, rispetto alla maggiore pretesa indicata nella cartella di pagamento, nella misura di euro 59.393,40, pari alla somma ricevuta dalla contribuente all’atto della liquidazione della società;

4. il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in r.g. n. 1364/2015 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1364/2015 Numero sezionale 1532/2022 Numero di raccolta generale 14484/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Nella specie ricorre il vizio di motivazione apparente in quanto la C.T.R. non spiega per quale ragione ritiene infondata la ripresa fiscale nei limiti della somma (euro 59.393,40) che, in base al piano di riparto (trascritto nell’autosufficiente motivo di ricorso), risulta essere stata attribuita a Claudia Pedicini, al termine della liquidazione della Tommaselli Motors S.r.l.;

5. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composiz