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Ordinanza — n. 14483/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional commission ruling for apparent lack of reasoning regarding shareholder liability after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14483/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision dismissing an appeal against a VAT assessment due to an apparent lack of reasoning. The tax agency argued that the Regional Commission failed to explain why creditors could not pursue the deceased shareholder after the company was dissolved, despite evidence showing she received a specific distribution amount. The court held that the lower tribunal's failure to address this crucial factual point constituted a violation of the duty to provide adequate reasoning, necessitating a remand.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Supreme Court quashes a judgment for apparent lack of reasoning when the court fails to explain why a specific legal consequence does not follow from established facts, such as the inability of creditors to pursue shareholders after corporate dissolution.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning corporate dissolution shareholder liability tax appeal creditor rights Cassazione motivation defect sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n.
Art. 12 Preleggi
33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio r.g.
Art. 2495 c.c.
Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2495, co.
d.lgs. n. 546/1992
1 e 2 d.lgs. n. 546/1992; art.
art. 112 c.p
546/1992; art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476
il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass.
Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053
Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558
Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1224/2015 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – contro TOMMASELLI MARIO, TOMMASELLI LORENZO, TOMMASELLI GIULIANA, in qualità di eredi di CLAUDIA PEDICINI, elettivamente domiciliati in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20, presso lo studio dell’avvocato Fabrizia De Nigris, che li rappresenta e difende.

– controricorrenti – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1224/2015 Numero sezionale 1531/2022 Numero di raccolta generale 14483/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 5439/07/14, depositata il 03/06/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 maggio 2022 dal consigliere Riccardo Guida. Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che — nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per Iva (per euro 2.261.999,94), in relazione al periodo di imposta 2007, emessa nei confronti di Claudia Pedicini, nella qualità di socia della Tommaselli Motors S.r.l., società a ristretta base partecipativa, cancellata dal registro delle imprese in data 30/12/2009, conseguente all’avviso di accertamento di cui era stata destinataria la società (estinta) — ha respinto l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente;

2. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’appello privo di fondamento in quanto, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingue e, in relazione alle pretese creditorie rimaste insoddisfatte (comprese quelle del fisco), non è consentita la riapertura del procedimento di liquidazione;

3. gli eredi della contribuente resistono con controricorso e depositano una memoria; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], l’Agenzia censura la motivazione apparente della sentenza impugnata, che non ha preso posizione sulla questione centrale se, a seguito dell’estinzione della società, i creditori insoddisfatti possano agire nei confronti dei soci, ai sensi dell’art.r.g. n. 1224/2015 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1224/2015 Numero sezionale 1531/2022 Numero di raccolta generale 14483/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 2495, secondo comma, cod. civ. La censura si basa sull’assunto dell’ufficio, risultante dalla narrativa del ricorso, per cui, in sede di liquidazione della società a ristretta base, la contribuente (socia di minoranza dell’ente collettivo) aveva approvato e sottoscritto il piano di riparto che le assegnava una quota dell’attivo, in misura pari a euro 59.393,40;

2. con il secondo motivo [«2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla circostanza cruciale, dedotta dall’ufficio come motivo di gravame, che la ex socia, in base al bilancio finale di liquidazione della Tommaselli Motors S.r.l., aveva riscosso euro 59.393,40, come documentato dall’Agenzia mediante la produzione in giudizio (consentita in appello dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) del relativo piano di riparto;

3. con il terzo motivo [«3. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2495, co. 2, c.c.; artt. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992; art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)»], l’Agenzia ascrive alla sentenza impugnata di non avere rideterminato il credito fiscale, rispetto alla maggiore pretesa indicata nella cartella di pagamento, nella misura di euro 59.393,40, pari alla somma ricevuta dalla contribuente all’atto della liquidazione della società;

4. il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio r.g. n. 1224/2015 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1224/2015 Numero sezionale 1531/2022 Numero di raccolta generale 14483/2022 Data pubblicazione 06/05/2022 risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Nella specie ricorre il vizio di motivazione apparente in quanto la C.T.R. non spiega per quale ragione ritiene infondata la ripresa fiscale nei limiti della somma (euro 59.393,40) che, in base al piano di riparto (trascritto nell’autosufficiente motivo di ricorso), risulta essere stata attribuita a Claudia Pedicini, al termine della liquidazione della Tommaselli Motors S.r.l.;

5. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizio