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Decreto — n. 14466/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 14466/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The appellant argued for a hearing extension, but the court found no valid request was filed before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13, comma 3 of D.L. n. 119/2018; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished by the lapse of the time limit for requesting a hearing unless the parties request its fixation, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit hearing request deadline process termination costs of extinguished process procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13, comma 3 of D.L. n. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle p:ar:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è 1:`;/-3 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corpria dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 19336/2018 R.G. proposto da Moitepagani Rina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Glendi e Luigi Manzi, con domicilio e:Etto in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1781/3/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL701A300527/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 1:19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle p:ar:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è 1:`;/-3 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corpria dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Et del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. __D ___ _