Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax definition request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for simplified tax definition by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and companies argued for the process to continue, but the court found no valid request was submitted within the prescribed timeframe. Consequently, the court ruled that the procedural lapse automatically terminated the case, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the request for simplified tax definition is not filed by the deadline, unless the parties request a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 21435/2018 R.G. proposto da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Mipien S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Altien, Daniela Cutarelli e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio degn stessi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 937/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TGBO8B300057/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2022 Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERJA oggi 0 6 ifG