Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The plaintiff and defendant failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement, unless the parties specifically request the fixing of a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 21433/2018 R.G. proposto da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Mipien S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Alfieri, Daniela Cutarelli e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo :studio degii stessi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de, Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 933/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TGBOEE,300056/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo coi-ma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, O 6 , AG 20