Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party filed a request for hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Commission had previously denied the simplified settlement request, but the statutory time bar applied regardless of that denial. Consequently, the court ruled the process ended and assigned procedural costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if no request for hearing is filed by the statutory deadline, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 242/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e i fende; contro Ste-Mon S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Frarcesco Mattarelli e Chiara Romanelli, con domicilio eletto in Roma, via Pacuvio, n. 34, presso lo lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7022/13/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T95031302402/2014,.
T95031.302403/2014, 95031302404/2014 e T9503I302432/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribi ente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. E del c.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2320, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 9 iÙ2.2 Roma - esidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,