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Decreto — n. 14455/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14455/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 decree. The Regional Tax Commission had previously ruled on the matter, but the procedural window for resolving the dispute closed without action. Consequently, the court dismissed the appeal and assigned the costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request settlement within the prescribed term, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement request deadline procedural time limit costs allocation rule Italian tax procedure differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembi-e 232( , fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrirna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ECRETO sul ricorso iscritto al n. 2208/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Passanti Costruzioni Meccaniche Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bellini, con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella, n. 41, presso lo stud:c dell'Avv. Camilla Bovelacci; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1765/12/2017, pronunciata con riferimento all'atto imp Dsitivo n. THQ032L00994.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribJente ai fini della definizione agevota della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente aila declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. E del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembi-e 232( , fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrirna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma reskl ente DEPOSITATO IN CANCELLERJ