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Decreto — n. 14454/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to revive proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14454/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a request for settlement within the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant argued for a hearing to continue the case, but the court found no valid request was submitted to trigger the exception. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13, comma 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax process extinguishes by time lapse if no settlement request is filed, unless parties request a hearing to fix the date.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit settlement request civil procedure revival costs allocation legittimazione a contestare licenza contenzioso tributario difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13, comma 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
ista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 4(1 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr ma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 8463/2018 R.G. proposto da Alaimo Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Vitello, con domicilio eletto in Favara (AG), viale Aldo Moro, n. 89, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3107/14/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R3003FC01166/2009. . ista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 4(1 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 ce! 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr ma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITA