Italian tax court process extinguished due to missed deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for hearing by December 31, 2020. The appellant, Pizzarotti & C. S.p.A., argued for a simplified tax definition procedure, while the tax authority contested the procedural timeline. The court ruled that the statutory deadline for initiating the hearing had passed, legally terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process is extinguished if the parties fail to request the hearing within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 21428/2018 R.G. proposto da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Aitieri, Daniela Cutarelli e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo stu,i,o degli stessi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria RegiDriale dell'Emilia Romagna n. 929/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TGBWB300079/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n, 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a,la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti ch chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 clell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oucir