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Decreto — n. 14452/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to missed deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 14452/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for settlement by December 31, 2020. The taxpayer argued for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, but the Court ruled that the statutory deadline for the settlement request had already passed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and any costs previously advanced by the taxpayer remain their responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes if the settlement request deadline expires, and the party who advanced costs bears them.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 costs allocation civil procedure code tax appeal termination statutory time limit contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9816/2018 R.G. proposto da I.L.0 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate, con domicilio eletto in Roma, via Nazionale, n. 200 presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3855/22/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9303TA31407 e T9303TA01406.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del c.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ, che ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 0 6 JIAG 2