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Decreto — n. 14450/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 14450/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for settlement within the statutory deadline. The taxpayers argued for a hearing, but the law mandated automatic extinction if no request was submitted by December 31, 2020. Consequently, the court ruled the process ended by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit D.L. 119/2018 procedural costs allocation automatic extinction tax dispute settlement Corte di Cassazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr ria dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 2482/2018 R.G. proposto da Eltefani Gianni e Marchioretto Gigliola, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Giovanardi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di qu'est'ultimo; CO ntro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regiora le del Veneto n. 662/5/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6501MU02683/2C13 e T6501MU02680/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione /-t di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3 la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d .

I . n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr ria dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. C del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO iN CANCELLERIA oggi, 06 M