Italian tax court declares process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to request a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for a simplified settlement procedure, and no subsequent hearing was scheduled. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, terminating the case without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the party does not request a hearing within the statutory period, with procedural costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27703/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Cazzavillan Lino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lori; Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo stud o di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 808/3/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 847012300141, 84 1004673 e 8471004674.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202L, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma il i A" LL DEPOSITATO IN CANCELLERIA . oggi, O 6 MAG 2022 IL CA