Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for simplified procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for a simplified settlement, but the statutory deadline for initiating the simplified procedure had passed without a formal objection. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting the simplified procedure, unless the parties request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 3667/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d.fende; contro Torri S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Pio Corti, con domicilio eletto in Roma, via Chiusi, n. 31, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2634/8/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9Y030200228/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 ce! 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma es. DEPOSITATO IN CANCELLERIA (71,. 0 6 MAG 2022 IliANCELLI