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Decreto — n. 14443/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14443/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on tax assessments, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement expired without an application. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the party who advanced costs responsible for those expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties specifically request the fixing of a hearing date.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory deadline expiration process termination cost allocation rules procedura giudiziaria tributaria liquidazione aziendale a fini fiscali arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1.1.9 del 2131.8, il processo si è / estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 14658/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Metalba S.p.A. in concordato preventivo e in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Rorn3, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1141/5/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6Q03AC01136/2013 e T6Q03AC00452/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 3 che, pertanto, ai sensi tale comma 1.3 dell'art. 6 del d.l. n. 1.1.9 del 2131.8, il processo si è / estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ;2 si dente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 0 6 MAG 2022 ILCN