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Decreto — n. 14442/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 14442/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for simplified procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and companies argued for the process to continue, but the tax authority contended the statutory time limit had passed. The court ruled that the expiration of this specific deadline legally terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request the simplified procedure within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified procedure deadline D.L. 119/2018 procedural time limit costs of extinguished process tax administrative court supreme court ruling contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202e, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 21423/2018 R.G. proposto da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Mipien S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Aitier, Daniela Cutarelli e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo .3tudio degii stessi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regbnale dell'Emilia Romagna n. 928/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TGB08B300078/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202e, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 0. 6 MAG 2022 IL CANCELLIE