Decreto — n. 14439/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARETO sul ricorso iscritto al n. 1596/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Oltremare Tour Operator S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5386/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3030203406/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 14439/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 1596/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Oltremare Tour Operator S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5386/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3030203406/2014.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 1596/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Oltremare Tour Operator S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5386/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3030203406/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pani ha presentato l'istanza di trattazione e di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere hJt-2, l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. Ei del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma I 2u2i "fPreL7sidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 6 MAG 2022 CANCELLI