Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The appellant, Manfredonia Elettrosound Sri, argued for a hearing to declare the tax liability extinguished, while the Revenue Agency contended the procedural silence resulted in automatic termination. The court ruled that without an explicit request for a hearing before the deadline, the process legally ended, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, unless a specific request is filed to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 28966/2017 R.G. proposto da Manfredonia Elettrosound Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bottacchiari, con domicilio eletto in Roma, via Oslavia, n. 28, presso lo studio dello stesso; conteo Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura gene-ale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regicnale della Puglia, Sezione Staccata di 1n Foggia, n. 1543/27/2017, pronunciata con rferimento agli atti impositivi n. »") TVK030502423/2011, TVK030502511/2011, TVK030503280/2011 e TVK030501468/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente :311a declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr rna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art E, del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e- i r DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 6 MAG 2022 in_ CANCELLI