Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request accelerated settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the accelerated settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued Agfa Graphics regarding a tax assessment, but the court found no evidence of a request for early resolution under the specific tax law provisions. Consequently, the process terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request the accelerated settlement within the statutory period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 14614/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Agfa Graphics Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti 3 do Romano e Marco Longobardi, con domicilio eletto in Roma, largo Angelo Fochetti, n. 29, presso lo studio PwC - TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4600/1/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMBO3E ,P00127/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; / rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere f l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con - ma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma P eside DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 0 6 tvlAG 2022 IL CANCELLI