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Decreto — n. 14433/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; tax authority withdrew case via simplified settlement; process extinguished by statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14433/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority voluntarily withdrew the case to pursue a simplified settlement. The taxpayer submitted the required documentation and paid the due amount, while no party requested the special hearing deadline within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree regarding simplified tax definitions.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer opts for a simplified tax definition and pays the debt, the administrative litigation extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed deadline, with procedural costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified tax definition extinction of proceedings voluntary withdrawal tax dispute resolution statutory deadline procedural costs allocation simplified procedure cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere cen la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere cen la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24280/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pecoraro Paolo e Mariangela Scardina, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Tiengo, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Deborath Fortinelli; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 108/02/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T6301CH01305/2015 - T6301CH01306/2015 - T6301CH01311/2015 - T6301CH01309/2015 - T6303CH01277/2015 - T6303CH01278/2015. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere cen la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2(e (-( • 2_ DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, • O 6 MAG 2022