Cassation court remands case to verify procedural defects and debt threshold for administrative seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered the remittal of the case to a new trial role to verify procedural irregularities and errors in the lower court's reasoning. The appellant argued that the appeal notice was invalidly served to the tax collection agent and that the debt threshold for administrative seizure was incorrectly applied. The court accepted these grounds, noting the lack of proper service and the discretionary nature of the seizure measure, thus requiring a fresh examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.; Art. 86 d.p.r. n. 602/1973: When a judgment on administrative seizure is challenged regarding defective service of process or misapplication of the debt threshold for seizure, the case must be remitted for a new trial to verify procedural conformity and correct legal interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA 10-rreiRLec)L-r sul ricorso iscritto al n. 20465/2015 R.G. proposto da Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Savoia, con domicilio eletto in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 482, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Vergine, giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro Carechino Franco. -intimato - nonché Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - e Comune di Galatina. -intimato- e Comune di Sogliano Cavour -intimato- e Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi. -intimato- e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce -intimata- avverso la sentenza n. 1641/24/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 15/7/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere dott. Oronzo De Masi. RITENUTO CHE Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia ETR, s.p ., già Equitalia ce c,L4,1,4„k. LA, s.p.a., impugna, articolando due motivi, la sentenza n. 1641/24/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha respinto l'appello di Equitalia Sud s.p.a. e confermato la decisione di primo grado con cui era stata accolta, nella contumacia dell'Agente della Riscossione, l'opposizione proposta da Franco Carechino avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per il mancato pagamento di crediti tributari e non tributari iscritti a ruolo, recati da diverse cartelle esattoriali, del complessivo importo di Euro 49.553,37 e dichiarata la nullità dell'atto per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, conosciute, secondo quanto prospettato dal contribuente, solo con la ricezione dell'impugnato preavviso di fermo.
Il giudice di appello ha ritenuto "(1)1 ricorso in opposizione al fermo amministrativo (...) regolarmente notificato in data 8.01.2008" e che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., i vizi di notifica del ricorso introduttivo, nei confronti dell'Agente della Riscossione, sono stati sanati per raggiungimento dello scopo perché, contestualmente alla proposizione del giudizio innanzi alla CTP di Lecce, il contribuente aveva incardinato, innanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, analoga opposizione, afferente i crediti - cautelati - di natura non tributaria e l'Agente della Riscossione era stato reso edotto della pendenza dei due giudizi ad opera del difensore, l'Avv.to Benedetta Frezza, "con lettera a/r del 16.12.2008, ricevuta da Equitalia s.p.a. il 19.12.2008".
Nel merito, il decidente, dopo aver rilevato la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, con riferimento ai crediti non aventi natura erariale, per i quali il suindicato Tribunale aveva già deciso con "la sentenza n. 13246/10 in data 23.11.10", ha concluso, che i residui crediti di natura tributaria (ICI e TARSU), erano "in gran parte (...) prescritti" per cui "(i)I credito residuo ammonta (...) a somme di estrema modestia tali da non giustificare il provvedimento di fermo amministrativo, inutilmente afflittivo".
Carechino Franco, il Comune di Galatina, il Comune di Sogliano Cavour, il Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi e la Camera di :3 Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce, sono rimasti intimati, non avendo svolto attività difensiva. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE La ricorrente deduce (primo motivo), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata, erronea interpretazione dell'art. 160 c.p.c., violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 24 Cost., per avere il giudice d'appello ritenuto "regolarmente notificato in data 8.01.2008" il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo, senza considerare che l'atto processuale "sebbene risultasse indirizzato ad Equitalia Lecce S.p.a., era stato consegnato dall'agente postale alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - ufficio ricezione atti - dove l'addetto aveva apposto il timbro di ricezione sull'atto e la propria firma sull'avviso di ricevimento".
Aggiunge che non produce alcun effetto sanante la comunicazione, ad opera del difensore del contribuente, "(c)on lettera raccomandata a/r del 16.12.2008, ricevuta da Equitalia S.p.a. il 19.12.2008"(v. sentenza della CTR), della pendenza del giudizio di opposizione innanzi al giudice tributario nonché di altro analogo giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Lecce", in quanto la CTR non ha considerato che non è possibile la sanatoria di una notifica inesistente, in quanto eseguita presso la Commissione tributaria di Lecce, mediante consegna del plico raccomandato a "dipendente addetto alla ricezione atti", in luogo ed a persona in alcun modo riferibili all'Agente della Riscossione.
Deduce (secondo motivo), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., vizio della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 86, d.p.r. n. 602 del 1973, avendo il giudice di appello ritenuto esistente una soglia di debito ai di sotto della quale il fermo è illegittimo ben potendo, invece, l'Amministrazione finanziaria optare, discrezionalmente, tra espropriazione forzata e fermo amministrativo, indipendentemente dall'ammontare del credito iscritto a ruolo. Va disposta l'acquisizione dei fascicoli delle fasi di merito al fine di verificare lo svolgimento del giudizio in conformità al rito, in relazione ai denunciati errores in procedendo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a Nuovo Ruolo l'acquisizione dei fascicoli delle fasi di merito del giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 tenuta da remoto. Il