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Ordinanza Interlocutoria — n. 14401/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new role pending Supreme Court ruling on debt recognition in judicial decrees for registration tax.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14401/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a tax liquidation notice regarding registration duties on a judicial decree. The tax authority argued that a debt recognition within the decree triggered registration tax obligations, while the taxpayer contested this interpretation. The court decided to remand the case to a new hearing pending a ruling by the Supreme Court on the specific legal issues of debt recognition in judicial acts and the associated registration tax requirements.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 131/1986; Art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973: The Supreme Court must resolve fundamental questions regarding the taxability of debt recognition contained within judicial decrees before lower courts can proceed with the assessment.

Parole chiave

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registration tax judicial decree debt recognition Supreme Court remand to new role tax liability procedural question sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 131/1986
Art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 602/1973
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2315-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CREA IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI SRL IN 2022 LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in 1294 — ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SPALLINA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO SOTTOCASA BIANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4847/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANIA BILLI; (udito 1 r-A-V17 c tu-;1 -DC Gehicealr, heke.,a L-1-)c~ C4-1 C÷4 ;ex, CA G. li- Cø RILEVATO CHE la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni riguardo ad un'imposta di registro ed ipotecaria relativa ad un decreto ingiuntivo emesso in favore della CREA s.r.l. Impresa Generale di Costruzioni in liquidazione nei confronti della Futuro Remoto s. r.l. ; - la richiesta impositiva trae origine dalla circostanza che il decreto ingiuntivo conteneva l'enunciazione di una scrittura privata non registrata portante una ricognizione di debito; - con ordinanza interlocutoria n. 33313 del 2021 la Sez.

V civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle questioni, ritenute di massima di particolare importanza, riguardanti: la nozione di deposito in caso d'uso e l'obbligo di registrazione relativo ai documenti depositati nei procedimenti giudiziari; la tassazione dell'imposta di registro nell'ipotesi di ricognizione di debito; RITENUTO CHE - la decisione del ricorso implica la risoluzione della questione, tra le varie, del trattamento riservato al riconoscimento di debito, ai fini dell'imposta di registro; - il riconoscimento di debito è contenuto in un atto giudiziario, in particolare, in un decreto ingiuntivo; - appare, pertanto, opportuno rinviare il procedimento a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite P.Q.M rinvia il procedimento a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella pubblica udienza del 12 aprile 2022. Il Presidente DEPOSITAT