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Ordinanza — n. 14399/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request expedited settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14399/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the parties failed to request the expedited settlement procedure by the statutory deadline. Although the taxpayer had submitted documentation for the simplified resolution, neither party invoked the specific request for treatment under Article 6 of D.L. 119/2018 before December 31, 2020. Consequently, the legal process terminated automatically, and the Court ruled that the costs of the extinguished proceedings remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 380-bis-1 c.p.c.: The tax litigation process is extinguished if the deadline for requesting the expedited settlement defined in Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree No. 119 of 2018 expires without the necessary request being filed.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment expedited settlement procedure deadline expiration tax litigation termination procedural time limits detrazioni e rimborsi deduzione delle perdite revisione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Considerato che: la ricorrente, con l'istanza depositata in atti, ha allegato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 380-bis-1 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14782 del 07/06/2018
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Testo completo

te: Rep. ORDINANZA C.C. 6.04.2022 sul ricorso proposto da: AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.2 presso lo studio dell'Avv.Guglielmo Fransoni che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso unitamente agli Avv.ti Pasquale Russo e Francesco Padovani. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la ( rappresentata e difende. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.87/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 marzo 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: la AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. impugno' l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini dell'IRES la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2004, recuperando a tassazione un importo che riteneva essere stato indebitamente dedotto come minusvalenza da valutazione. L'avviso si fondava sulle risultanze di una verifica fiscale condotta da funzionari dell'Agenzia delle entrate, dalla quale era emerso che la Società aveva operato, nel 2004, una svalutazione della partecipazione detenuta in una società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese denominata Montesicav.

I verificatori erano giunti alla conclusione che la SICAV da una certa data (coincidente con la partecipazione totale acquisita dall'AXA) non poteva più qualificarsi come Organismo Collettivo del Risparmio (OICR) onde non era più possibile procedere alla svalutazione della partecipazione alla luce delle disposizioni di cui all'art.94, quarto comma, e 101, comma secondo, del TUIR e ciò sulla base di una serie convergente di elementi. L'adita C.T.P. rigettò il ricorso e la decisione è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con il rigetto dell'appello proposto dalla Società.

Avverso la sentenza la Società ha proposto, affidandosi a dieci motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate. A seguito di istanza depositata dalla Società, unitamente alla memoria, il 7.6.2019, questa Corte, all'esito della pubblica udienza del 9.7.2019, rilevato che la Società aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art.6 d.l. n.118 del 2019, e aveva versato quanto dovuto, ha disposto la sospensione del procedimento sino al 31 dicembre 2019. Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che: la ricorrente, con l'istanza depositata in atti, ha allegato la documentazione ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr.Cass.n.14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 6 aprile 2022. Il P