Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14398/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because heirs failed to challenge the second-instance court's inadmissibility ruling on appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14398/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The heirs of Angelo La Rovere filed a cassation appeal against the Abruzzo Regional Tax Court's decision confirming a lower court's rejection of their tax appeal. The Regional Court had declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds for criticism, yet proceeded to examine the merits. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the heirs only challenged the substantive outcome, failing to specifically impugn the second-instance court's declaration of inadmissibility, which is the only legally effective part of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.: When a court declares an appeal inadmissible but proceeds to examine the merits, the parties must challenge only the inadmissibility declaration in cassation, as the substantive ruling lacks legal effect.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility declaration specific grounds of criticism effect of inadmissibility ruling heirs standing to appeal tax appeal procedure validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 1.2.2021, n. 2155
Cass., Sez. 1, 16.6.2020, n. 11675
660428-02; Cass., Sez. 1, 16.6.2020, n. 11675, Rv.
Cass., Sez. 2, 20.8.2019, n. 21514
657952-01; Cass., Sez. 2, 20.8.2019, n. 21514, Rv.
Cass., Sez. 1, 26.9.2019, n. 24050
Cass., Sez. 1, 26.9.2019, n. 24050, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6602-2015, proposto da: ROSA MAZZETTI (C.F. MZZRS034P54Z700Y) e RICCARDO LA ROVERE (C.F. LRVRCR71T19C632T), nella qualità di eredi di ANGELO LA ROVERE, rapp.ti e dif.si , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI P. FABIO COSENTINO e LEONARDO ALESII, presso lo studio del quale sono elett.te AALL1 dom.ti in ROMA, alla VIA DARDANELLI, n. 13; ^nA-t- - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 795 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 22/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di ANGELO LA ROVERE, a riprese conseguenti all'ascrizione al contribuente di un maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2006; che il contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Pescara che, con sentenza n. 80/3/13, rigettò il ricorso; che ANGELO LA ROVERE propose quindi appello innanzi alla C.T.R. dell'Abruzzo, sez. st . di Pescara la quale, con sentenza n. 795, depositata il 22.7.2014, confermò la decisione impugnata rilevando anzitutto - per quanto in questa sede ancora interessa - l'inammissibilità del gravame, "mancando specifica indicazione di critica alla sentenza" (cfr. p. 4, terzultimo cpv.) e, quindi, ritenendo le doglianze del LA ROVERE comunque infondate nel merito, per essere condivisibili le argomentazioni svolte al riguardo dalla C.T.P. e richiamate dalla stessa C.T.R.; che avverso tale decisione ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE, nella qualità di eredi di ANGELO LA ROVERE, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi (il primo indicato come "preliminare", gli altri numerati da 1 a 9); si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE;

Rilevata, in via preliminare, la legittimati° ad causam degli odierni ricorrenti (cfr. Cass., Sez. 1, 26.9.2019, n. 24050, Rv. 655307-01), avendo questi non solo allegato ma anche fornito la prova del decesso dell'originario ricorrente (cfr. all. 3 Ric. 2015 n. 6602 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- all'odierno ricorso), nonché della propria accettazione della relativa eredità, in uno alla rinunzia da parte degli altri chiamati (cfr. all.ti 4 e 5); Considerato, tuttavia, che, sempre in via preliminare va dichiara l'inammissibilità del ricorso, per non avere la difesa di ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE impugnato la decisione di secondo grado, nella parte in cui la C.T.R. ha dichiarato l'appello di ANGELO LA ROVERE inammissibile per difetto di specificità dei motivi (cfr. p. 4, quartultimo e terzultimo cpv.).

Ed infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato - come nella specie - inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione (nella specie, l'intero appello), in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass., Sez.

U, 1.2.2021, n. 2155, Rv. 660428-02; Cass., Sez. 1, 16.6.2020, n. 11675, Rv. 657952-01; Cass., Sez. 2, 20.8.2019, n. 21514, Rv. 654633-01); che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto condanna ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità Ric. 2015 n. 6602 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- che si liquidano in € 4.100,00 (quattromilacento/00) oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ROSA MAZZETTI e RICCARDO LA ROVERE, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022. Il Pre Dr. Enri¼ o i a4lzon /C5 2 O 2.