Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The plaintiff companies and the tax agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, as required by the specific law. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 of D.L. n. 119/2018; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When the statutory period for requesting a hearing expires without action, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 10435/2017 R.G. proposto da Primarete S.p.A. e Telecolor S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Marco Allena, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marcello Clarich; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e Li` difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5388/12/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20111T027404000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ) 2.2 Il Presidente IL CANCELLIERE ESPE