Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 14390/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to verify procedural compliance regarding appeal filing deadlines and document delivery.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14390/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the lower court for a new hearing. The appellant argued that the tax authority failed to meet strict procedural deadlines for filing the appeal and properly notifying the taxpayer. The Court found that the lower court lacked the means to verify the authenticity of the submitted evidence regarding the appeal filing receipt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 165 c.p.c.; Art. 53 D.Igs. 546/1992: When a cassation court cannot verify the authenticity of procedural documents or the compliance of filing deadlines due to conflicting evidence, it must remand the case to the lower court to acquire the full case file.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural deadlines appeal filing tax collection remand for new hearing verification of evidence administrative procedure tax appeal ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 165 c.p.c.
546 del 1992, ed in subordine dell'art. 165 cod.
Art. 53 D.Igs. 546/1992
civ., la ricorrente contesta la violazione dell'art. 53 del D.Igs.
Art. 360 c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn.
art. 165 cod. proc. civ
546 del 1992, ed in subordine dell'art. 165 cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato il mancato deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria, e comunque per non aver esaminato tale censura proposta dalla società (ric., p.
art. 148 cod. proc. civ
civ., la ricorrente contesta la violazione dell'art. 148 cod. proc. civ., in relazione al disposto di cui all'art.
art. 2697 cod. civ
600 del 1973, e dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver interpretato e/o applicato correttamente le norme in tema di motivazione degli atti tributari (p.
art. 91 cod. proc. civ
civ., la ricorrente lamenta l'erronea compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di secondo grado, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. V, 18.1.2022, n. 1446
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA ii-fre (U-0( 1/4j 7-01-2-k19-• sul ricorso proposto da: Francesco Aleo & figli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine della memoria depositata dall'Avv. Anna Buda del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, nominata in sostituzione del difensore precedentemente designato, Avv. Giovanni Calabretta, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del nuovo difensore, alla via D'Annunzio n. 24 in Catania; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - e contro Riscossione Sicilia Spa, già Serit Sicilia Spa, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv.

Giovanni Di Salvo, del foro di Palermo, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Ariosto n. 12 in Palermo; - controricorrente - avverso la sentenza n. 287, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 28.6.2012, e pubblicata il 12.7.2012; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Incaricato per la riscossione, Riscossione Sicilia Spa (già Serit Sicilia Spa) notificava alla Francesco Aleo & Figli Spa la cartella di pagamento n. 293 2008 0061384503, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973, relativa ad IRAP per l'anno 2004, nonché recupero credito d'imposta per incremento occupazionale, per l'importo complessivo di Euro 312.488,32, incluse sanzioni ed accessori.

2. La società impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, contestando la invalidità della cartella di pagamento a causa:

1) della violazione dell'art. 480, comma 4, cod. proc. civ., per effetto della mancata sottoscrizione della stessa;

2) dell'inesistenza giuridica della notifica in conseguenza della violazione degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ.;

3) della mancanza di motivazione;

4) della violazione ed errata applicazione dell'art. 36 bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e degli artt. 6, comma 5, e 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per effetto dell'omessa notifica dell'avviso bonario;

5) dell'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione a ruolo dei tributi, delle sanzioni e degli interessi (essendo la società in possesso di tutti i requisiti per godere del credito d'imposta escluso);

6) dell'illegittima irrogazione delle sanzioni che, in mancanza dell'avviso bonario, non ha permesso alla società di poter godere della riduzione prevista per legge. Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ente impositore, e Riscossione Sicilia Spa, Incaricato per la riscossione. Il giudice di primo grado riteneva fondate le ragioni della contribuente, in relazione alla contestazione di omessa notifica di un atto prodromico alla società, ed annullava pertanto gli atti c.d. impoesattivi.

3. La decisione sfavorevole conseguita in primo grado era assoggettata ad appello dall'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e riformava la sentenza impugnata, ritenendo che la notificazione di un atto prodromico, omessa nel caso di specie, fosse effettivamente dovuta in relazione alle somme richieste con riferimento al recupero del credito d'imposta, mentre non risultava obbligatoria in ordine a quanto preteso a titolo di Irap. In relazione a tale ultimo tributo, pertanto, riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale. Disponeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a sei motivi di ricorso. Resistono mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia Spa. La contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell'art. 53 del D.Igs. n. 546 del 1992, ed in subordine dell'art. 165 cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato il mancato deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria, e comunque per non aver esaminato tale censura proposta dalla società (ric., p. 22).

2. Mediante il secondo strumento d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell'art. 148 cod. proc. civ., in relazione al disposto di cui all'art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell'art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la CTR, non rilevando che la notifica dell'atto impugnato è stata eseguita in maniera irrituale in quanto la relata, anziché essere apposta in calce all'atto, è stata annotata sul frontespizio (p. 25 ric.).

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 25 del Dpr n. 600 del 1973, dell'art. 6 del Dm n. 321 del 1999, in relazione all'art. 36-bis, del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver interpretato e/o applicato correttamente le norme in tema di motivazione degli atti tributari (p. 32 ric.).

4. Mediante il quarto strumento d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione - ed in subordine la falsa applicazione - dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973; ed all'art. 54-bis del Dpr n. 633 del 1972, nonché all'art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che la previa notifica di un avviso prodromico ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 non fosse necessaria nel caso in esame (p. 46 ric.).

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., conseguendone la nullità della sentenza della CTR, e comunque il vizio di motivazione, in quanto non risulta debitamente esaminata la dedotta questione dell'illegittimità dell'operato dell'Ufficio, il quale ha provveduto direttamente ad iscrivere a ruolo, anziché notificare "l'avviso di recupero del credito d'imposta" (p. 55 ric.).

6. Mediante il sesto strumento d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta l'erronea compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di secondo grado, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. (p. 56 ric.).

7. Mediante il primo strumento di impugnazione la società contesta la violazione di legge, e la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR della Sicilia, per non avere l'Agenzia delle Entrate rispettato i termini di cui all'art. 53, del D.Igs. 546 del 1992, ed all'art. 165 cod. proc. civ., provvedendo al tempestivo deposito dell'atto di appello presso la Commissione Tributaria Regionale. 7.1 Nel suo controricorso l'Amministrazione finanziaria ha affermato che la copia dell'atto di appello è stata regolarmente depositata, come da ricevuta n. 36/11 della CTP di Catania (controric.

Ag., p. 6), della quale però non viene allegata copia. 7.2 Tenuto conto del condivisibile orientamento espresso da questa Corte di legittimità in materia (da ultimo, cfr. Cass. sez. V, 18.1.2022, n. 1446), non essendo questa Corte in condizione di verificare la attendibilità delle affermazioni tanto della ricorrente quanto dell'Agenzia delle Entrate, e dovendo comunque procedere all'accesso agli atti per la verifica del fatto processuale, si rende necessario il rinvio a nuovo ruolo per acquisire in forma integrale i fascicoli processuali dei gradi di merito.

La Corte,

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo il giudizio introdotto dalla Francesco Aleo & figli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e manda alla cancelleria perché provveda all'acquisizi