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Decreto — n. 14389/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 14389/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for simplified procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, but the court found no valid request for simplified treatment had been submitted. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs incurred by the plaintiff remain their responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition is extinguished if the request is not filed by the statutory deadline, barring only a request for hearing under Art. 391 c.p.c. which does not revive the lost opportunity for simplified treatment.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition request statutory deadline failure civil procedure hearing costs allocation rule arretrati d'imposta differimento dell'imposizione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pEr:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, cod. proc. civ.
n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202U, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrria dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 27351/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e i fende; contro Ima Componentistica S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Sacchetto, Ernestina Pollarolo e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; b'(Ì ,e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5884/15/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D011B02614.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribunte ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pEr:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202U, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrria dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. del d.I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha isnticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma [L CANCELLIERE ESPERTO Dott.