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Decreto — n. 14386/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14386/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. Superbeton S.p.A. and the opposing agency argued that the process should continue despite the lapse. The court ruled that the statutory silence on the matter resulted in automatic extinction, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request a hearing within the specified period, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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procedural extinction tax proceeding statutory deadline failure to request hearing costs allocation differimento dell'imposizione contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 28582/2018 R.G. proposto da Superbeton S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tiengo, con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Deborath Fortinelli; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; Ci Miii [SU FE1J. gorna, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rapprgsgr~ (9:~, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 261/08/2018, pronunciata con riferimento all'atto n. 20041T002125000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( O ./S/ 2O2Z. IL CANCELLIERE ESPERTO