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Ordinanza Interlocutoria — n. 14383/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for acquisition of main file regarding appeal timeliness exception.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14383/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the acquisition of the main case file and remanded the dispute to a new hearing. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to consider the Agency's appeal timeliness exception and lacked proof of notification. The Court deemed the timeliness issue dependent on the merits, necessitating the file's review before deciding on the procedural violation claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 132, 324, 325 of the Code of Civil Procedure; Art. 50 of D.Lgs. n. 546/1992; Art. 2719, 2909 of the Civil Code; Art. 111 of the Constitution: When a procedural objection relies on facts or evidence determinable only in the main proceedings, the Court must order the acquisition of the main file before ruling on the violation claim.

Parole chiave

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procedural violation appeal timeliness main file acquisition tax appeal remand for new hearing tempestività tributaria controllo fiscale procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
Art. 324 of the Code of Civil Procedure
Art. 325 of the Code of Civil Procedure
Art. 50 of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 2719 of the Civil Code
Art. 2909 of the Civil Code
Art. 111 of the Constitution
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12172/2019 R.G. proposto da CESAF S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. Giuseppe D'Ottavio e dall'Avv. Gabriele D'Ottavio, elettivamente domiciliata presso il loro recapito in Roma via Ottaviano n.91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ca- labria, sez. staccata di Reggio Calabria, n.3189/07/2018 depositata il 9 ottobre 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cala- bria, sez. staccata di Reggio Calabria, veniva accolto l'appello propo- sto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.350/08/2011 del- la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Cesaf S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2007.

2. Il giudice di prime cure aveva accolto la doglianza preliminare sol- levata dalla contribuente secondo cui la verifica era durata oltre i trenta giorni di cui all'art.12 comma 5 della legge n.212 del 2000, annullando l'avviso. La CTR non condivideva la decisione del giudice di primo grado, sia con riferimento alla suddetta questione preliminare che nel merito e confermava l'an e il quantum delle riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate è ri- masta intimata. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - la società deduce la violazione degli artt.132, 324, 325 cod. proc. civ., 50 del d.lgs. n.546 del 1992, 2719, 2909 cod. civ., 111 Cost., non avendo la CTR accolto la pregiudiziale eccezione di tardività dell'appello proposto dall'Agenzia e, comunque, per la man- cata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto di gravame.

5. Ritenuto che, per decidere il motivo, è necessaria l'acquisizione del fascicolo del merito, manda la Cancelleria per tale adempimento e rinvia la controversia a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Manda la cancelleria per l'acquisizione del fascicolo del merito e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022 Il Presidente Biagio Vir DEPOSITATO IN CANC