Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for a simplified settlement procedure, and the opposing parties failed to intervene to fix the hearing date. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically due to the lapse of the statutory time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such request, the tax proceeding is extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 130/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Consum.It Securitisation S.r.l., rappresentati e difesi dagli Avv. Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1242/02/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 20130RA00018.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.