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Decreto — n. 14371/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer formally renounces the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 14371/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax proceeding extinguished following the taxpayer's formal renunciation of the appeal. The petitioner, Claudio Petronio, voluntarily withdrew his recourse against the Regional Tax Commission's decision on April 7, 2022. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary, resulting in the complete dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 370 comma 1 cpc: When a party voluntarily renounces their appeal, the court must declare the proceedings extinguished without addressing the merits or ordering costs.

Parole chiave

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voluntary renunciation extinction of proceedings tax appeal dismissal supreme court ruling procedural withdrawal contenzioso tributario rinuncia al reddito arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
370 comma 1 cpc; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
Art. 370 comma 1 cpc
art. 391 cod. proc. civ
370 comma 1 cpc; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

4 3 7 , 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 24350/2015 proposto da: R.G.N. 24350/15 PETRONIO Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Succi ed Cron. j1.(3Z/ 1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Otricoli 42, giu- Rep. sta delega in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - resistente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1579/42/2015, depositata il 17 aprile 2015. /Zz Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 07 gennaio 2022 con il quale il ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese attesa la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione all'udienza di di- scussione ex art. 370 comma 1 cpc; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 13 aprile 2022 Il Presidente titolare IL CANCELLIERE ESPERTO .09::.. s's(2. Elisabe