Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Law No. 119/2018 to extend the timeline. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of Law No. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing within the statutory period, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 20303/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pilgest S.p.A. e I.M.I. S.p.A., rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Amatucci, con domicilio ( eletto in Roma, via Tortona, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella; ° avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 847/34/2017, °)1,1 pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TF70E0101120/2014 - TF7030101121/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma2z. NCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabett