Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The plaintiff, an agricultural company, challenged a regional tax commission decision, but no application for a hearing was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if the parties fail to request a hearing within the prescribed period, and the costs remain at the expense of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
652 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6475/2017 R.G. proposto da ; Azienda Agricola La Fornace Ss, Fumagalli Andrea e Fumagalli Luigi rappresentati e difesi dall' Avv. Marello Enrico, con domicilio eletto . in Roma, via Germanico, n. 172, presso lo studio dell'Avv. Nicola Bultrini; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1207/3/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7E021506318/11, T7G011507536/11 e T7G011507550/11 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma22 2 L • esidente IL CANCELLIERE ESPE