Cassation court allows Equitalia's appeal against a taxpayer, ruling private post delivery valid and incidental appeal timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Equitalia's appeal while dismissing the taxpayer's counter-appeal, overturning the Regional Tax Commission's decision. Equitalia argued that tax notices were validly served via private post centers acting as agents for Poste Italiane, and that the taxpayer's counter-appeal was untimely due to a procedural delay. The court accepted that private delivery is a valid tool for the universal postal service and confirmed the counter-appeal was filed outside the statutory sixty-day window, leading to the dismissal of the taxpayer's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992: The use of private post centers for delivery constitutes a valid exercise of the universal postal service's responsibility, and an incidental appeal filed beyond the sixty-day limit is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21617-2016 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato TIZIANA PANE giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente – contro CAVALLO VINCENZO - intimato– F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso la sentenza n. 1326/03/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/2/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello della concessionaria ed accolto l’appello incidentale di Vincenzo Cavallo avverso la sentenza n. 22933/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso preavviso di fermo amministrativo, senza procedere tuttavia ad annullare le cartelle ad esso presupposte; il contribuente è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto invalidamente notificate le cartelle esattoriali essendo stata effettuata, la notifica, a mezzo servizio di posta privato, mediante recapito tramite <<centro SIN>>, e non tramite il fornitore del servizio universale (Ente Poste); 1.2. in particolare, la ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di rilevare che la notifica era stata ritualmente effettuata a mezzo dell’ente Poste Italiane, e che il <<centro SIN>> aveva unicamente effettuato il recapito per conto di Poste Italiane; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. la Concessionaria notificante si è correttamente rivolta all'Ente Poste per la notifica dell'atto impugnato, e l'utilizzo di poste private (<<centro SIN>>) per alcuni atti del processo notificatorio costituisce un mero strumento utilizzato dal gestore universale per l'adempimento della propria attività, che si è comunque svolta sotto la propria responsabilità e F i r m a t o D a :
M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 nell'espletamento della potestà certificativa richiesta dalla legge applicabile ratione temporis nel prevedere l'utilizzo della posta per la notifica degli atti nell'ambito di procedure amministrative o giudiziarie; 1.4. in ordine all'utilizzo di un'agenzia recapiti, va rilevato, infatti, che la notificazione a mezzo posta (anche prima della riforma postale del 2011), è validamente eseguita pur se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, riservava in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative (prima della riforma del 2011), perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie (cfr.
Cass. nn. 16949/2014, 9111/2012, 11095/2008; conf. Cass. n. 21251/2017, SU n. 299/2020, entrambe in motiv.); 2.1. con il secondo motivo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare la tardività dell’appello incidentale in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso in appello è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale; 2.2. la censura è parimenti fondata in quanto dall’esame degli atti processuali (anche allegati dal ricorrente nella presente sede) emerge che l’appello incidentale è stato depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale in data 16.10.2015, ovvero oltre sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, effettuata in data 3.4.2015 (come indicato anche nella sentenza impugnata); 3.1. l’accoglimento delle suddette censure determina l’assorbimento dei rimanenti motivi inerenti la prescrizione del credito sotteso alle cartelle ed il preavviso di fermo impugnati, stante la regolarità della notifica delle suddette cartelle e la loro conseguente definitività per mancata impugnazione;
F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21617/2016 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 14354/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 3.2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 3.3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
4. le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il contribuente intimato al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P