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Ordinanza — n. 14349/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects appeal against fines for missing receipts, ruling proof lies with the business owner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Bicocca Ristorazione S.r.L.'s appeal against tax penalties imposed for failing to issue fiscal receipts at a dance event. The company argued that consumers were not legally required to keep receipts, yet the Regional Tax Commission upheld fines based on cash register data showing unaccounted entries. The court ruled that while customers do not need to retain receipts, the burden of proof regarding correct transaction recording remains with the business owner, who failed to demonstrate why cash receipts did not match sales.

Regesto Legislator

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Art. 12 L. 413/1991; Art. 33 co. 10 DL 269/2003: The obligation to issue fiscal receipts remains binding on businesses regardless of customer retention requirements, and the burden of proving correct accounting rests with the taxpayer.

Parole chiave

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fiscal receipt obligation tax penalty liability burden of proof tax cash register discrepancy fiscal verification SIAE contratto di ristorazione assegno bancario concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 12 L. n. 413/1991
con unico mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art.2697 c.c., art. 12 L. n. 413/1991, art.
Art. 1 L. n. 18/1983
413/1991, art. 1 L. n. 18/1983, art.
Art. 33 co. 10 DL n. 269/2003
18/1983, art. 33 co. 10 DL n. 269/2003) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto provata la mancata emissione degli scontrini fiscali ad esito di verifica della SIAE sebbene i consumatori non fossero obbligati a conservare lo scontrino fiscale; 1.2.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2446-2017 proposto da: BICOCCA RISTORAZIONE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente– F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2446/2017 Numero sezionale 1505/2022 Numero di raccolta generale 14349/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso la sentenza n. 3561/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/6/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Bicocca Ristorazione S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1702/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso atto di contestazione di sanzioni per mancata emissione di scontrini fiscali in occasione di una serata di ballo, a seguito di una verifica della SIAE; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art.2697 c.c., art. 12 L. n. 413/1991, art. 1 L. n. 18/1983, art. 33 co. 10 DL n. 269/2003) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto provata la mancata emissione degli scontrini fiscali ad esito di verifica della SIAE sebbene i consumatori non fossero obbligati a conservare lo scontrino fiscale; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. ai sensi dell’art. 12 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni; 1.4. la mancata certificazione dei corrispettivi nei termini suddetti è soggetta ad una specifica sanzione, in quanto ai sensi dell’art. 6, commi 3 F i r m a t o D a :

M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2446/2017 Numero sezionale 1505/2022 Numero di raccolta generale 14349/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 e 4 del D.Lgs. n. 471/1997, la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro; 1.5. il comma 10 dell'articolo 33 del dl n. 269/2003 prevede, inoltre, che a decorrere dal 2 ottobre 2003 <<è soppresso l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale>>; 1.6. in particolare, il soppresso articolo 11, comma 6, del dlgs n. 471 del 1997 prevedeva una sanzione amministrativa nei confronti del destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibiva il documento o lo esibiva con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale; 1.7. non è stato, tuttavia, in alcun modo modificato l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale a carico dei soggetti tenuti all’emissione del documento fiscale; 1.8. se il mancato possesso dello scontrino fiscale da parte del cliente non significa, dunque, che l’esercente non lo abbia emesso, rimane tuttavia fermo l'onere della prova in capo all'esercente fornendo documentazione tale da far presumere che la vendita al cliente sia stata correttamente contabilizzata; 1.9. ne consegue che risulta esente da censure, in diritto, la sentenza impugnata laddove è stata confermata la legittimità dell’applicazione delle sanzioni irrogate per mancata emissione di scontrino fiscale rilevando come dal PVC fosse emersa la mancanza di prova dell’emissione di biglietti gratuiti in relazione alle <<230 persone trovate in sala in più senza titoli di accesso emessi>> e dell’ingresso di soggetti che <<entrati per cenare, si sarebbero trattenuti oltre la mezzanotte>> in quanto dagli incassi non emergeva la distinzione circa gli ingressi dei soggetti <<entrati senza il biglietto “comprensivo di consumazione”>>;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2446/2017 Numero sezionale 1505/2022 Numero di raccolta generale 14349/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .