Italian tax court dismisses appeal due to lack of specific notification defect transcription in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding registration tax. The taxpayer argued that tax notices were improperly notified, but the court found the appeal inadmissible because the cassation petition failed to fully transcribe the specific notification defects required by law. Consequently, the court ruled that without this specific transcription, the alleged procedural violations could not be examined, leading to the dismissal of the entire appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; In cassation appeals alleging notification defects, the principle of specificity requires the full transcription of the contested notification; omission renders the complaint inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 427-2016 proposto da: DONATO DI GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO SCACCHI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 427/2016 Numero sezionale 1502/2022 Numero di raccolta generale 14342/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 dell’Avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente– avverso la sentenza n. 3293/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 9/6/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Donato Di Giandomenico propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 2526/52/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso cartella esattoriale con la quale era stato richiesto il pagamento dell’imposta di registro a seguito di due pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Roma relative all’avviso di accertamento pregiudiziale rispetto alla cartella impugnata; il Concessionario resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, ed entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva, secondo quanto previsto dal punto 1 del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Corte di Cassazione, Consiglio Nazionale Forense e Avvocatura Generale dello Stato in data 15 dicembre 2016 F i r m a t o D a :
M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 427/2016 Numero sezionale 1502/2022 Numero di raccolta generale 14342/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 58 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto la legittimità della cartella impugnata sul presupposto della previa notifica dell’atto impositivo conseguente al passaggio in giudicato di due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avendo tuttavia lamentato, l’odierno ricorrente, che tali argomentazioni fossero state proposte e documentate solo in grado d’appello dall’Ufficio, limitatosi in primo grado ad eccepire la tardività del ricorso introduttivo ed a ribadire la legittimità della pretesa erariale; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, anche rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (cfr.
Cass. nn. 14567/2021, 8313/2018); 1.4. nel caso in esame, avendo il ricorrente contestato in primo grado la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo per mancata notifica dell’avviso di accertamento, la produzione per la prima volta in appello dell’avviso notificato, sotteso alla cartella impugnata, - ad opera di una parte che, come l'Agenzia delle entrate, doveva ritenersi a ciò legittimata, in quanto titolare del credito reputato estinto dal primo giudice - non introduceva, dunque, nuovi temi di indagine, né inammissibilmente integrava nuove domande ovvero nuove eccezioni;
F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 427/2016 Numero sezionale 1502/2022 Numero di raccolta generale 14342/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 2.1. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 60 DPR n. 600/1973, art. 52 comma 3 DPR n. 131/1986, art. 26 DPR n. 602/1973, L. n. 890/1982) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente omesso di rilevare l’invalidità della notifica sia dell’avviso di liquidazione che della cartella esattoriale; 2.2. le censure vanno entrambe disattese; 2.3. va in primo luogo ribadito, infatti, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (cfr.
Cass. nn. 31038/2018, 5185/2017); 2.4. nel caso di specie, nel silenzio della sentenza impugnata circa le censure del ricorrente in merito alla nullità o inesistenza della notifica degli atti innanzi indicati, risultava quindi necessaria la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione in quanto funzionale alla percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato (cfr. Cass. n. 1150/2019), con conseguente inammissibilità delle doglianze; 2.5. con riguardo, inoltre, alla dedotta invalidità della notifica della cartella occorre evidenziare che trattasi di censura inammissibile anche perché formulata solo in grado di appello, in quanto, dalle stesse deduzioni del ricorrente, emerge che in primo grado egli ebbe a contestare unicamente la mancata notifica dell’avviso di liquidazione, con conseguente decadenza del potere impositivo, e l’intervenuta prescrizione del potere impositivo;
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;
4. le spese di lite nei confronti del Concessionario e dell’Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 427/2016 Numero sezionale 1502/2022 Numero di raccolta generale 14342/2022 Data pubblicazione 05/05/2022
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Concessionario, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti, ed in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in misura pari ad Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :