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Decreto — n. 14314/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14314/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a settlement, but the defendant contended that no formal request was filed in time. The court ruled that without a timely request under Article 6 of D.L. 119/2018, the procedural term expired, terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a tax proceeding extinguishes automatically if parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the process without further action.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction settlement hearing deadline D.L. 119/2018 procedural time limit automatic termination tax administration civil procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod.

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Testo completo

ricorso iscritto al n. 29179/2017 R.G. proposto da Abaco International Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Moschetti e Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 531/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6X03TC92173/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. E del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma t DEPOSITATO 1N 05CAtviNACEG 2L0L2E2IIIA IL( 2titn Gen u A, IL CANCELLIERE ESPERTO ar heri