Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14313/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 14313/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the statutory deadline expired. The Revenue Agency sued the taxpayer and an insurance company regarding a tax assessment, but no application for the expedited process was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had passed, resulting in the automatic termination of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The expiration of the deadline to request the simplified settlement procedure results in the extinction of the proceeding, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline expiration procedural time limit tax administrative litigation contenzioso tributario arretrati d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 23476/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro oc.t.uta.‘ CateiLca, ci4AS'2sicuud2Lohé, — Ce4oriatik;AlaiNale qudle 'inco4oraht-e, ciala Fata Assicurazioni Danni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 989110/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TJB060500035.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3i la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202(. , fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 7 APRI 2D22 DEPOSITATO IN CANCELLERIA --A 5 MAG 2022 IL CANCELL