Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to file a settlement request by December 31, 2020. The taxpayer argued for a hearing under procedural rules, but the court found no valid extension or denial of the settlement request. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs incurred by the taxpayer remain their responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of the deadline for filing a settlement request unless a hearing is fixed; costs of an extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24449/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro Apruzzi Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Ruggieri Fazzi, con domicilio eletto in Lecce, via Cavour, n. 33, presso lo studio della stessa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regicnale della Puglia, Sezione Staccata di V , Lecce, n. 881/24/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVH01A100548, TVH01A100566, TVH01A100568 e TVH01A100569.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pE r:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente Tla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i „ 2+92 'dente DEPOSTATO IN CANCELLERIA 5 MAG 2022 c9gi, IL CANCELL