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Decreto — n. 14311/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax proceeding extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 14311/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit a simplified settlement request by December 31, 2020. The taxpayer argued for a hearing to continue the process, but the court found no valid objection to the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for submitting a simplified settlement request, unless the parties specifically request a hearing to continue the process.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement request statutory deadline expiration D.L. 119/2018 procedural termination costs allocation tax administration assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr,rna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 26952/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e i fende; contro Fileni Simar S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. GiLseppe Maria Giammusso, con domicilio , eletto in Corridonia (MC), viale dell'Industria, n. 70/a, presso lo studio dello stesso; ÌL9\- Lk avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 86/1/2017, V pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQA0.1',C.F00044.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuante ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018„ n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ,a;!,a declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corr,rna dell'art. 391 cod. proc. civ;, che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e DEPOS!TATO IN CANCELLERIA • 0 5 MAG 2022 ' CANCELLIERE ES