Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application under Article 6 of Law 119/2018, despite having the opportunity to do so. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties request a hearing to continue the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22004/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende; contro F.11i Pace Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Elmina Late la, con domicilio eletto in Roma, piazza Verbano, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Simona Celebre; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 135/1/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TC30lT101779/2012, TC303T101780/2012, ),9 TC303T101781/2012, TC303T101782/2012 e TC303T10:.783/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle par:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente -via declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corerna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2U2? ente DEPOSIUTO IN CANCELLERIA 3g91, • Q 5 MA_G102.2 CANCELLIER