Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant, the Revenue Agency, argued for the continuation of proceedings against the respondent, Di Biase Antonio, who had not contested the tax assessment. The court ruled that the statutory time limit for the simplified settlement procedure had lapsed without a valid request to extend the hearing date, thereby terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the term for the simplified settlement procedure if no request for a hearing is filed, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22737/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Biase Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Evo Talone, con domicilio eletto in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ercole Moscarini; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 263/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ010302651.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e DEPOZ.z. l'IATO IN CANCELLERIA oggi, 0 5 MAG 2022 IL CANCELLIER