Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14305/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 14305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing to finalize the simplified settlement by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request within the statutory period, leading to the automatic termination of the case. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax liability, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing to finalize a simplified tax settlement expires without a request being filed, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceedings extinction simplified settlement deadline D.L. 119/2018 Article 6 procedural time limit expiration tax court jurisdiction procedura tributaria tempestività tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 22739/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Biase Lucio, rappresentato e difeso dall'Avv. Evo Talone, con domicilio eletto in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ercole Moscarini; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 264/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ010302653.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 . dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 0 5 NAG_2622 IL CANCEL