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Ordinanza — n. 14265/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as litigation extinguished by voluntary tax debt settlement and full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14265/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute. The tax authority had previously recovered taxes from the subsidiary company, which subsequently voluntarily adopted the simplified debt definition procedure and fully paid the owed amounts. The court ruled that this voluntary settlement extinguished the entire debt, including the solidary liability of the parent company, thereby removing any grounds for the ongoing appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016; The voluntary adoption of the simplified debt definition procedure and full payment extinguish the tax debt and the solidary liability of the parent company, leading to the extinction of the litigation.

Parole chiave

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simplified debt definition tax debt extinction solidary liability cessation of subject matter voluntary tax settlement parent company liability litigation extinction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016
con l’adesione all’istituto della «definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione», previsto dall’art. 6 d.l.
Art. 46 proc.trib.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11/04/2022 n. 11693
La circostanza è stata accertata da Cass. 11/04/2022 n. 11693 che ha dichiarato estinto il giudizio introdotto dalla Pizzarotti s.p.a.
Equitalia, risp. 7 marzo 2017, parte 3, n. 3
Equitalia, risp. 7 marzo 2017, parte 3, n. 3).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19064/2014 R.G. proposto da: MIPIEN SPA elettivamente domiciliata in Roma piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo studio «Leo e asociati», rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Leo e Nicola Bianchi – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2844/2014 depositata il 27/05/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere Rosanna Angarano. Rilevato che: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19064/2014 Numero sezionale 1386/2022 Numero di raccolta generale 14265/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1.

La Mipien s.p.a., consolidante, ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. Lombardia ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza della C.t.p. di Milano di rigetto del ricorso proposto avverso il ruolo e la cartella di pagamento emessi a seguito di avviso di accertamento, n. TGB08T100196/2008, anno d’imposta 2004, con il quale erano stati recuperati a tassazione i maggiori redditi accertati nei confronti della consolidata Pizzarotti s.p.a. Considerato che:

1. La Pizzarotti s.p.a. ha definito la pretesa impositiva oggetto del giudizio introdotto dalla consolidante Mipien s.p.a. con l’adesione all’istituto della «definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione», previsto dall’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge 01 dicembre 2016. n. 225.

2. La circostanza è stata accertata da Cass. 11/04/2022 n. 11693 che ha dichiarato estinto il giudizio introdotto dalla Pizzarotti s.p.a. per cessata materia del contendere.

3. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata si è perfezionata (estinguendo totalmente il debito) con la presentazione della dichiarazione di adesione a tale definizione entro il 21 aprile 2017 e con il pagamento integrale delle somme dovute.

4. In ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, la definizione agevolata della lite opera in favore della ricorrente (conf. Equitalia, risp. 7 marzo 2017, parte 3, n. 3).

5. Con nota depositata il 28/03/2022 la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

6. nulla osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

7. non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art.46 proc.trib.).F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 19064/2014 Numero sezionale 1386/2022 Numero di raccolta generale 14265/2022 Data pubblicazione 05/05/2022

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contend